ORDINANZA N. 1878

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 375

LOCALITĄ via Giolitti

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 31/05/2001

GI/VARIE01/giolitti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3058 prot. 571 del 18.11.99 e n. 107 prot. 12 del 20.01.00, con le quali era stata istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico, sul lato SUD di via Giolitti, a partire da m 5.00 ad OVEST del f. m. OVEST di via Carlo Alberto per un tratto di m 12.50;

Tenuto conto che lo spazio sopra descritto, nonostante sia già prevista la rimozione coatta dei veicoli, come da combinato disposto degli artt.158, comma 2 lett e) e 159, comma 1) lett. b) del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 (nuovo Codice della Strada), viene costantemente occupato da veicoli non aventi titolo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giolitti

-la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui alle ordinanze n. 3058 prot. 571 del 18.11.99 e n. 107 prot. 12 del 20.01.2000, meglio specificate in premessa;

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)