ORDINANZA N. 1783

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 595 T III.2.2

LOCALITĄ: Parco RUFFINI

Del 25.05.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

PR18\gare.ruffini

IL DIRIGENTE

Visti gli artt 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7.,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della ASSOCIAZIONE SPORTIVA CUS TORINO, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata "RAID HANNIBAL";

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 506/2001 del 16 Maggio 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Il giorno 4 giugno 2001

In:

PARCO RUFFINI - CORSO D'ALBERTIS - STERRATO PARCO LUNGO C. TRAPANI - VIALE BURDIN - CORSO PIAGGIA - VIALE BISTOLFI - CORSO D'ALBERTIS.

L'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- la collocazione di idonea segnaletica e transennature presidiate nei punti di chiusura della . viabilità;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA