ORDINANZA N. 1749

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 359

LOCALITĄ Carreggiata di collegamento tra corso Belgio e lungo Dora Voghera

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 24.05.2001

LB/VARIE01/belgio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n.107 prot. n. 1760 del 12.06.1972 che istituiva, tra l'altro, il senso unico di circolazione da SUD verso NORD/EST e da SUD verso NORD/OVEST nei varchi ricavati dalla banchina che separa il corso Belgio dal Lungo Dora Voghera all'incrocio con corso Chieti e più precisamente a m 80 circa ad EST del f.f. EST di corso Chieti;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla sistemazione viabile nell'isolato compreso tra via Monte Santo, corso Belgio, Lungo Dora Voghera;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nella carreggiata di collegamento tra corso Belgio e lungo Dora Voghera, situata ad OVEST del n.c. 91 di corso Belgio:

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD;
  2. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata all'intersezione con lungo Dora Voghera;
  3. la revoca dei comma 2 e 3 dell'ordinanza n. 107, prot. n. 1760 del 12.6.1972, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)