ORDINANZA N. 1705

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 347

LOCALITĄ Via Cimarosa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 21/05/2001

LB/VARIE01/cimarosa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1321 prot. n. 76T del 7.7.97 che istituiva, al punto b), la sosta con disposizione "a pettine" su ambo i lati di via Cimarosa, nel tratto via Mercadante - piazza Respighi, escluse;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico, relativi alla riorganizzazione della sosta in via Cimarosa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Cimarosa

tratto: via Mercadante - via Cruto

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili e delle intersezioni ove potranno essere demarcati in linea,

sul lato EST, nei tratti:

sul lato OVEST, nei tratti:

  1. la revoca del punto b) dell'ordinanza n. 1321 prot. n. 76T del 7.7.97, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)