ORDINANZA N. 1684 |
CITTĄ DI TORINO
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. N. 526 t III.2.1 |
LOCALITĄ: Via Nicola Fabrizi |
Del 18.05.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N.4 |
Pr18/sabrina/ordinanze/fabrizi843 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Circoscrizione 4, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della "Festa d'Estate";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 20 maggio 2001
nel tratto: Corso Tassoni - Corso Lecce esclusi;
carreggiata OVEST tratto: Via Medici a Piazza Perotti e
carreggiata EST tratto: Via Medici - Via Balme escluse;
carreggiata OVEST tratto: Via Buronzo - Via Fabrizi;
fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli dei portatori di
handicap diretti agli eventuali posti auto riservati, e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti.
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Dirigente della Circoscrizione n. 4 ed alle seguenti condizioni:
- la collocazione di idonea segnaletica e transennature presidiate nei punti di chiusura della viabilità nei tempi e nei modi previsti;
Tali condizioni devono essere assunte dal Dirigente della Circoscrizione n. 4 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico dell'organizzatore della manifestazione, Signor GUGLIELMET Elvio che si impegnerà a realizzarle con i mezzi necessari assumendo la responsabilità civile e penale conseguenti a qualsiasi danno a persone e/o cose riferibili alla loro inosservanza.
L'ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per la necessaria ed adeguata vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni in essa previste;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA