Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta dell'UPIR 3D, relativa ai lavori di costruzione del "Parcheggio Magellano;
Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
sino al 31 luglio 2001
a far tempo dalla data del presente provvedimento
in Via Magellano, tratto: Corso Re Umberto - Via Massena
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta permanente, su ambo i lati, compresa la banchina SUD, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta permanente, sulla corsia di nuova formazione situata sulla banchina NORD (larghezza m 3,5), quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettara d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli percorrenti la corsia di cui al punto 2) suddetto all'intersezione con la carreggiata laterale EST di Corso Re Umberto;
la sospensione dell'ordinanza n. 29, prot. 25 del 7 gennaio 1998 che istituisce in Via Magellano il divieto di sosta "a pettine" riservata al veicolo targato AK077CD munito di speciale contrassegno n. 2548 rilasciato alla Signora Vernetti Tecla sulla banchina NORD ad OVEST del n.c. 10;
l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo targato AK077CD munito di speciale contrassegno rilasciato alla Signora Vernetti Tecla sulla banchina rialzata alberata NORD della via, per un posto auto immediatamente ad OVEST del n.c. 10;
l'istituzione del divieto di fermata sulla banchina NORD, fatta eccezione per il tratto di cui al punto 5) suddetto;
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare da OVEST verso EST sulla corsia di nuova formazione situata sulla banchina NORD;
l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli percorrenti la corsia di cui al punto 8) suddetto all'intersezione con Via Massena;
l'istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti la corsia di cui al punto 8) suddetto all'intersezione con Via Massena;
la sospensione dei provvedimenti finora assunti per la disciplina della circolazione statica e dinamica, in contrasto con la presente ordinanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione temporanea della segnaletica tuttora vigente ad avvenuto smantellamento dello steccato, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia ed a condizione che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.