ORDINANZA N. 1661 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 508 T III.2.1 |
LOCALITÁ: Via Ventimiglia |
del 17.05.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
MV/manif/palavela |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16, e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Associazione sportiva Rally Team '971 diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione del "16° Rally Città di Torino";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dalle ore ,00 del 18 maggio 2001
alle ore 24,00 del 19 maggio 2001
in :parcheggio antistante Via Ventimiglia nc. 145
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)