Visti gli artt 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7.,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del sig. Calilli Vittorio., .tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione sportiva denominata " XXV Stratorino";
Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 98 del 9.02.2001.;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
1) Il giorno 27 maggio 2001
A) sul seguente percorso:
piazza San Carlo;
via Roma; piazza castello;
via Po;
piazza Vittorio Veneto;
lungo Po Diaz;
corso Cairoli;
viale Virgilio;
viale Turr;
viale Millo;
viale Marinai d'Italia;
corso Galileo Galilei;
corso Massimo d'Azeglio carreggiata EST;
corso Massimo d'Azeglio, carreggiata OVEST, in contromano;
corso Dante;
corso Turati;
corso Unione Sovietica;
corso Sebastopoli;
corso IV Novembre, carreggiata laterale EST;
corso Monte Lungo;
piazza Costantino il Grande;
corso Galileo Ferraris;
corso Vittorio Emanuele II;
piazza Carlo Felice;
via Roma;
piazza San Carlo;
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva ., fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
B) sul seguente percorso:
piazza San Carlo;
via Roma;
piazza Castello;
via Accademia delle Scienze;
via Lagrange;
via Teofilo Rossi;
via Roma;
piazza C.L.N.
piazza San Carlo;
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9.40 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva ., fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
C)
il consenso di svolta a sinistra per i veicoli A.T.M. dalla carreggiata centrale di corso Vittorio Emanuele II in direzione EST per corso Vinzaglio;
il consenso di svolta a sinistra per i veicoli A.T.M. dalla carreggiata centrale di corso Unione Sovietica in direzione NORD per via Filadelfia;
il consenso di svolta a sinistra per i veicoli A.T.M. dalla carreggiata centrale di corso IV Novembre in direzione SUD per corso Sebastopoli;
2) dalle ore .00 del 26.05.2001 alle ore 24.00 del 27 .05.2001
In piazza San Carlo, settore EST, in prossimità del n.c. 182 per mq 450
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
3) dalle ore 20.00 del 26 maggio 2001 alle ore 24.00 del 27 maggio 2001
il consenso al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di apposito contrassegno;
4) dalle ore .00 del 17.05.2001 alle ore 24.00 del 28.05.2001
in piazza C.L.N. settore EST
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S.
l'ente organizzatore dovrà provvedere al transennamento degli accessi al percorso, posizionando altresì opportuna segnaletica di divieto d'accesso;
l'ente organizzatore dovrà ,a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli situazione di emergenza;
l'ente organizzatore dovrà provvedere alle occorrenti segnalazioni per la disposta temporanea sospensione della circolazione stradale e per le conseguenti deviazioni;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del signor Calilli Vittorio il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della Manifestazione sportiva sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.