Prot. N. D10COM19826 | Ordinanza N. 1628 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E
SVILUPPO
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
Comparto Commercio
IL DIRIGENTE
DISPONE
che è autorizzata la vendita e la somministrazione di cocomeri, dei meloni e dei pomodori da conserva sui mercati cittadini, per il periodo dal 10 giugno al 14 ottobre 2001 a mezzo di banco mobile, ovvero di autocarro senza rimorchio, qualora la vendita avvenga tramite cassette.
Non saranno concesse proroghe al termine sopraindicato. Potranno chiedere l'autorizzazione di cui sopra tutti coloro che sono in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi compresi nelle tabelle alimentari.
Gli interessati dovranno inviare al Settore Attività Economiche e di Servizio - Commercio - Occupazione suolo pubblico - Via Garibaldi n. 23 -10122 TORINO, domanda redatta in carta legale da Lire 20.000, contenente i dati relativi alle generalità, all'autorizzazione commerciale (di cui dovrò essere allegata una copia fotostatica), al numero di codice fiscale, nonché l'indicazione del mercato sul quale si intende svolgere la vendita, a mezzo raccomandata che dovrò pervenire entro e non oltre il giorno 27 maggio 2001.
I posti su ciascun mercato verranno sorteggiati il giorno 31 maggio 2001, alla presenza di un agente del Corpo di Polizia Municipale e dei rappresentanti sindacali di categoria.
Il posto assegnato sul mercato prescelto non potrò essere trasferito su altro mercato.
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA DATA DEL 27 MAGGIO 2001.
L'orario da osservare per la vendita di cocomeri e meloni sarò il seguente:
- | GIORNI FERIALI | dalle ore 16.30 alle ore 21.00 |
- | GIORNI FESTIVI | dalle ore 7.00 alle ore 22.00 |
Non saranno consentite occupazioni di suolo in eccedenza alla superficie assegnata, sia per le attrezzature di vendita sia per le merci. Non sarò parimenti consentito occupare l'area assegnata prima delle ore 16.00 nei giorni feriali e delle ore 6.30 nei giorni festivi.
In virtù delle ordinanze n. 179 del 28/11/1975 e n. lì del 23/01/1976 si ribadisce il divieto di accesso all'area individuata di Piazza della Repubblica con automezzi con peso a pieno carico superiori a 5 tonnellate.
Le somme dovute quale diritto di concessione per l'occupazione temporanea dell'area pubblica sui mercati per l'anno 2001 risultano le seguenti:
a) | per la vendita dei cocomeri e dei meloni con banco mobile, per un'area massima di mq. 13.00 | Lire 440.350 |
b) | per la vendita di cocomeri e meloni interi e dei pomodori da conserva in cassette a mezzo di autocarro, sui mercati rionali, per un'area massima di mq. 75.00 | Lire 2.540.100 |
c) | per la vendita dei cocomeri, dei meloni e dei pomodori da conserva in cassette, a mezzo di autocarro sul mercato rionale di Piazza della Repubblica, per un'area massima di mq. 40.00 | Lire 1.354.700 |
I relativi importi dovranno essere versati, su conto corrente postale a mezzo modulo che verrò predisposto dal Settore.
Gli operatori dovranno tenere nelle immediate vicinanze del banco, recipienti a chiusura ermetica per la raccolta dei residui, con l'obbligo di curare la pulizia del posteggio durante la vendita e di provvedere al termine di essa allo sgombero dei rifiuti.
E' TASSATIVAMENTE VIETATA LA VENDITA DEI PRODOTTI DIVERSI DAI COCOMERI, MELONI E POMODORI DA CONSERVA IN CASSETTA COSÌ COME PREVISTO NELLE SINGOLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI.
Dovranno essere osservate le vigenti disposizioni regolamentari di igiene e polizia urbana, oltre quelle relative all'esercizio dei mercati rionali.
Ogni infrazione alle disposizioni di cui sopra comporterò nei confronti dei trasgressori oltre all'applicazione dei provvedimenti contravvenzionali, la sospensione temporanea o definitiva dal mercato.
In considerazione dei lavori di rifacimento e messa a norma dell'impianto elettrico ad uso degli operatori del settore ortofrutta, si renderò necessario il temporaneo spostamento di alcuni banchi di vendita per consentire l'esecuzione degli stessi.
Gli assegnatari non avranno diritto ad alcun rimborso, anche parziale, delle somme versate, qualora venissero disposte nei loro confronti la riduzione dell'area in concessione, la sospensione temporanea o definitiva dal mercato per infrazioni disciplinari, ovvero per la cessazione dell'attività commerciale a qualsiasi causa dovuta.
Torino, 15 maggio 2001
IL DIRIGENTE
D.ssa Maria GHISAURA