ORDINANZA N. 1615

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.340

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 14.05.2001

LB/VARIE01/repubblica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 7.12.1989 n. mecc. 8915342/16, recante l'oggetto: "Spazi di sosta di pertinenza delle aree mercatali - Determinazioni";

Vista l'ordinanza n. 4028 prot. n. 706 del 15.12.2000 che istituiva, al punto d), in piazza della Repubblica, Settore SUD/OVEST, nella corsia riservata, il divieto di sosta permanente con fermata consentita ai veicoli degli operati del mercato dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose;

Considerato che successivamente all'attuazione dell'ordinanza di cui sopra si è riscontrata la necessità, per una migliore organizzazione delle aree di pertinenza del mercato, di consentire la sosta nella suddetta corsia ai veicoli degli operatori del mercato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

Settore SUD/OVEST

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente sulla corsia riservata esistente lungo i lati EST e NORD del Settore, con sosta consentita con disposizione "a spina" sul lato NORD e con disposizione "in linea" sul lato EST della medesima, ai veicoli di uso commerciale e adibiti esclusivamente al trasporto dei prodotti merceologici venduti dagli operatori del mercato che occupano il settore stesso e muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi;
  2. la revoca del punto d) dell'ordinanza n. 4028, prot. n. 706 del 15.12.2000, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)