ORDINANZA N. 1584

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 326

LOCALITĄ corso Unione Sovietica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 11.05.2001

GI/VARIE01/unione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali del civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Unione Sovietica

  1. l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono le carreggiate estreme OVEST ed EST del corso, nell'area di intersezione con la strada del Drosso e strada del Castello di Mirafiori;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto a quelli che si immettono, fatta eccezione per i veicoli tranviari che percorrono la sede propria, i quali manterranno la precedenza nei confronti dei veicoli che percorrono la carreggiata anulare NORD;
  3. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata estrema OVEST rispetto ai veicoli che si immettono dalla carreggiata OVEST a m 352.00 circa a SUD dell'intersezione con via Plava;
  4. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della carreggiata estrema OVEST, a m 20,00 circa a NORD del f.f. NORD di strada del Drosso;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)