Visti gli artt. 3. 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Sig. Bondi Agostino, relativa all'occupazione di suolo pubblico con steccato;
Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Sino al 30 settembre 2001
A far tempo dalla data del presente provvedimento
In Via Bussoleno, lato Ovest, per un tratto di m 10 circa in prossimità del cantiere
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie e alle seguenti condizioni:
sia realizzato un passaggio per i pedoni della larghezza minima di m 1;
si realizzino strisce gialle di delimitazione della carreggiata a cm 50 dagli ostacoli e segnaletica di cantiere;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la rimozione temporanea della segnaletica tuttora vigente ad avvenuto smantellamento dello steccato, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori.
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.