ORDINANZA N. 1542

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 320

LOCALITĄ corso Matteotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 9.05.2001

GI/VARIE01/matteotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che sono state costruite due isole spartitraffico in corso Matteotti, in corrispondenza dei due isolati compresi tra via dell'Arsenale e via Parini, si rende necessario definire il regime viabile che si determina di conseguenza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Matteotti

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata SUD , nel tratto compreso tra via Parini e via Gioia;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata NORD, a partire da m 5.00 circa dal f.m. OVEST di via dell'Arsenale e procedendo verso OVEST per un tratto di m 50.00 circa;
  3. la revoca della sosta a pagamento, istituita con l'ordinanza n. 1760 prot. 1652 del 20 gennaio 1994, limitatamente ai tratti di cui ai punti 1) e 2) suddetti;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)