ORDINANZA N.1460

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   223 H   III.1.2

LOCALITĄ:Corso Lione n. 54

a via Millio

   

del 2.5.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

 

GB/sa /revoca e istituzione/millio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 656 del 1.8.89 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 570 rilasciato alla titolare sul lato OVEST del corso Lione per un posto auto, in prossimità del n.c. 54;

Vista la nota del 27.4.2001 con la quale si comunica la necessità di spostare l'area riservata in via Millio, causa i lavori relativi alla realizzazione del Passante Ferroviario;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

In C.so Lione

in Via Millio

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 570 sul lato NORD della via per un posto auto in prossimità dell'intersezione con il corso Lione;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)