Ordinanza
n° 1441 Prot. n° 18552 |
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Domeniche ecologiche 2001
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel
giorno di domenica 6 maggio 2001
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20/5/1991;
Rammentato che negli ultimi mesi i dati sulla qualità dell'aria pervenuti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, segnalano che, nell'ambito dell'area metropolitana torinese, sono presenti in atmosfera alte concentrazioni di sostanze inquinanti;
Dato atto che i problemi connessi alla qualità dell'aria e le possibili conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini, destano preoccupazione tra l'opinione pubblica e, conseguentemente, rappresentano un terreno obbligato sul quale le Amministrazioni pubbliche sono necessariamente tenute ad impegnarsi concretamente, anche per sperimentare nuove soluzioni che, almeno in parte, possano contribuire ad attenuare la portata di tali fenomeni;
Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del 2001: lascia la tua auto - respira la città", iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua adesione con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2001 n. mecc. 2001 899/21.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/SVS/01/07 del 31 gennaio 2001 con cui si istituiscono le "Domeniche ecologiche 2001";
Considerato che il Ministero dell'Ambiente con il succitato Decreto ha proposto ai Comuni di ripetere liniziativa "domeniche ecologiche" anche per lanno 2001, progetto che prevede che nelle seconde domeniche dei mesi da febbraio a giugno vaste aree di territorio urbano possano essere restituite a forme di mobilità sostenibile (pedoni, biciclette, mezzi pubblici, veicoli elettrici, ecc.);
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;
Visto lart. 50 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lart. 41 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che a partire dalle ore 10 alle ore 19 del giorno domenica 6 maggio 2001 è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Carlo Felice (per laccesso e luscita dal parcheggio sotterraneo), Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Statuto, Principe Eugenio, Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I.
È consentito il transito sulle strade che delimitano la zona vietata.
Ordina inoltre, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, che in via Roma nello stesso orario dalle 10 alle 19 sia istituito il divieto d'accesso veicolare da piazza Castello e da piazza Carlo Felice, mentre sia consentito lattraversamento ai veicoli che provengono dalle vie trasversali; in Monte di Pietà, tratto: via Roma - via Viotti sia istituito il divieto di circolazione veicolare e di sosta , su ambo i lati, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti.
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero
La pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sullesecuzione della presente ordinanza.
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione allalbo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 127.020 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 127.020 a Lire 508.070) per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 27 aprile 2001
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Albo Pretorio il 27 aprile 2001 ore 13,20