Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le richieste della Divisione Econimia e Sviluppo - Settore Affari Generali e Manifestazioni, del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Interregionale NORD - Ufficio Affari Generali e della Questura di Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in occasione della celebrazione della Festa Nazionale dell'Esercito;
Ritenuta la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Piazza San Carlo
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio del palco:
dalle ore 7,00 del 26 aprile 2001 e sino a cessate esigenze;
dalle ore 13,00 del 4 maggio 2001 e sino a cessate esigenze;
sul Settore EST della piazza, da m 18 a NORD del n.c. 161 a m 18 a SUD del n.c. 183
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare:
dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del 2 maggio 2001 su tutta la piazza;
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 4 maggio 2001
dalle ore 19,00 del 3 maggio 2001 e sino a cessate esigenze, compresi gli attraversamenti di Via Giolitti/Alfieri e Via Santa Teresa/Maria Vittoria;
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli:
dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 2 maggio 2001 sul Settore EST della piazza;
dalle ore 7,00 alle ore 13,00 del 4 maggio 2001 su tutta la piazza;
dalle ore 14,00 del 3 maggio 2001 e sino a cessate esigenze su tutta la piazza;
in:
Viale I Maggio;
Viale dei Partigiani;
Piazza Castello;
Via Roma;
Piazza CLN;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata:
tra le ore 20,00 e le ore 24,00 del 2 magigo 2001;
tra le ore 8,00 e le ore 13,00 del 4 maggio 2001;
in:
Piazza CLN;
Via Roma, ambo i lati, tratto: Piazza CLN - Piazza Carlo Felice;
Corso Vinzaglio, carreggiata laterale OVEST, tratto: Via Cernaia - Via Gozzi;
Via Ruffini, ambo i lati, tratto: Corso Vinzaglio - Via Guicciardini;
Via Grandis, ambo i lati, tratto: Corso Vinzaglio - Via Guicciardini;
l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del 4 maggio 2001, con la rimozione coatta dei veicoli e la sosta consentita ai veicoli delle Autorità;
D) in Piazza Castello fronte Prefettura
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 20,00 del 2 maggio 2001 alle ore 20,00 del 4 maggio 2001 su tutta l'area, esclusi gli spazi riservati a particolari categorie, con la sosta consentita ai veicoli delle FF.AA:;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
la collocazione di idonea segnaletica nei punti di chiusura della viabilità;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone motulese;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.