ORDINANZA N. 1381 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 346 T III.2.6 |
LOCALITĄ: Via Scialoja, ecc |
del 24.04.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
MV/manif/ciclo/scialoja9955 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Polisportiva "Giordana Lombardi", in occasione dello svolgimento della manifestazione podistica competitiva denominata "Corsa della Pace";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale - Settore Comando, espresso con nota prot. n. 12715 del 21 marzo 2001;
Acquisito il parere del Settore Suolo pubblico - Gestione, espresso con nota prot. n. 11210 del 26 marzo 2001;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento della predetta manifestazione nell'area dalla circoscrizione n. 5 dato il rilevante numero di persone che presumibilmente affluirà nell'area medesima per assistere alla competizione sportiva,, si ritiene opportuno adottare i seguenti provvedimenti;
ORDINA
il giorno 29 aprile 2001
A)
in:
B)
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e semprechè il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S. e alle seguenti condizioni:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)