ORDINANZA N. 1351

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 277

LOCALITĄ largo Quattro Marzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.04.2001

GI/VARIE01/marzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Generale e del Tribunale di Torino si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia in corso Vittorio Emanuele II;

Vista l'ordinanza n. 597, prot. 140 del 27.03.98 e 1684 prot. 362 del 4.08.98, con le quali è stati istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita con disposizione "a spina" per il tempo massimo di 15 minuti primi, esclusivamente ai veicoli in dotazione agli organi di Polizia Giudiziaria per effettuare le operazioni di carico e scarico dei plichi degli atti giudiziari, sul lato SUD della carreggiata centrale del Largo IV Marzo, proseguimento della via IV Marzo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in largo Quattro Marzo

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato SUD della carreggiata centrale del largo, proseguimento della via IV Marzo, nell'ansa appositamente attrezzata, con disposizione "a spina", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995,
  2. la revoca delle ordinanze n. 597 prot. 140 del 27.03.98 e n. 1684 prot. 362 del 4.08.98 meglio specificate in premessa;

3.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)