ORDINANZA N. 1350

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 276

LOCALITĄ via Corte d'Appello

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.04.2001

GI/VARIE01/corte

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Generale e del Tribunale di Torino si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia in corso Vittorio Emanuele II;

Vista l'ordinanza n. 54 prot. 7T del 15.01.98, con la quale veniva istituita tra l'altro, alla lettera b) il divieto di sosta permanente con sosta riservata i veicoli degli organi di polizia giudiziaria utilizzati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sul lato SUD nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via delle Orfane, escluse e sul lato NORD nel tratto compreso tra via delle Orfane e via Sant'Agostino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Corte d'Appello

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra via Sant'Agostino e via delle Orfane, escluse, con disposizione "a pettine" con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  2. la revoca del divieto di sosta permanente, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, istituito con l'ordinanza n.54 prot. 7 T del 15.01.98, meglio specificato in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\1 mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)