ORDINANZA N. 1343

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.322 T

LOCALITĄ: Via Lisa

Del 19.04.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 5

 

lv/lavori pubblici sosta/ant/lisa

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovi Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5,

Vista la richiesta dell'AAM, relativa ai lavori ai lavori per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica;

Atteso che per interesse pubblico devono eseguirsi lavori interessanti la carreggiata stradale di Via Lisa;

Dato atto di quanto concordato nella Riunione di Servizio, tenutasi in merito in Sala C.I.E. il 27 marzo 2001;

Considerato che i suddetti lavori comportano la necessità - per una normale attività di sicurezza della circolazione di modificare la vigente disciplina della circolazione, adottando i provvedimenti meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

sino al 24 aprile 2001

a far tempo dalla data del presente provvedimento

in Via Lisa, tratto: Corso Venezia - Via Chiesa della Salute

con la precisazione che l'attuazione del provvedimento dovrà essere effettuato osservando le seguenti modalità:

l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA