Prot. N. D10COM15414 | Ordinanza N. 1275 |
CITTĀ DI TORINO
DIVISIONE
ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
Comparto Commercio su Aree
Private e Attivitā Artigianali
IL DIRIGENTE
Richiamata l'ordinanza n. 1026 del 21.4.1999 con cui č stato stabilito, su richiesta delle Organizzazioni di Categoria ed in applicazione dell'art. 11 co. 4 del D. L.vo 114/98, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale per gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private, da rispettare in una giornata a scelta dell'esercente.
Atteso che le medesime Organizzazioni hanno formulato richiesta di rendere facoltativo il suddetto obbligo, qualora vi siano nel calendario della settimana festivitā infrasettimanali
DISPONE
di rendere facoltativo l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per gli esercenti il commercio al dettaglio, in presenza di festivitā infrasettimanali.
IL DIRIGENTE
D.ssa Maria GHISAURA