ORDINANZA N. 1213

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 247

LOCALITĄ via Venti Settembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10.04.2001

GI/VARIE01/settembr

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 1 Centro Crocetta;

Viste le richieste degli operatori commerciali della zona che lamentano la necessità di disporre di un'area per effettuare le operazioni di carico e scarico merci;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Venti Settembre, lato OVEST

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila":
  2. - a m 20.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Garibaldi;

    - tra i nn.cc. 67 e 69;

  3. l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 21.00, nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Palazzo di Città escluse, fatta eccezione per i tratti di cui al punto 1) suddetto;
  4. la revoca del divieto di fermata permanente, nel tratto di cui al punto 2. suddetto;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)