ORDINANZA N. 1212

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 246

LOCALITĄ via Berchet

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10.04.2001

GI/VARIE01/berchet

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Civile si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, in corso Vittorio Emanuele II;

Viste le ordinanza n. 945 prot. 855 del 4.08.93, con la quale al punto 5) era stato istituito tra l'altro, il divieto di circolazione veicolare in via Berchet, nel tratto via IV Marzo e via Tasso, fatta eccezione per i veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno;

Atteso che la limitata sezione stradale non consente la possibilità di sostare, anche solo sul lato OVEST di via Berchet, senza creare intralcio alla circolazione;

Vista l'ordinanza n. 1039 prot. 218 del 28.03.2001, con la quale era stata istituita la sosta a pagamento sul lato OVEST di via Berchet nel tratto compreso tra via Tasso e via Quattro Marzo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Berchet, nel tratto: via Tasso - via Quattro Marzo

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1039 prot. 218 del 28.03.01, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via;
  3. la posa di paletti dissuasori aventi lo scopo di dissuasori della sosta, nel tratto di cui al punto 2) suddetto, a m .50 circa dal bordo del marciapiede;
  4. la revoca del punto 5) dell'ordinanza n. 945 prot. 855 del 4.08.93, meglio specificata in premessa;\1
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori della sosta, in relazione alla loro, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)