Visti gli artt 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Parrocchia S. Giulio D'Orta, diretta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della processione della Domenica delle Palme e per la "Via Crucis";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) il giorno 8 aprile 2001
sul seguente percorso:
Via G. Deledda,
Via Pallanza,
Via Oropa,
C.so Cadore
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9,15 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla processione fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
B) il giorno 13 aprile 2001
sul seguente percorso:
C.so Cadore,
C.so Belgio,
Via Oslavia,
Via Oropa,
Via Pallanza, tratto: Oropa - Vezzolano,
C.so Brianza
C.so Belgio,
Via Pallanza, tratto: C.so Belgio - via Deledda
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 21,00 e per il tempo strettamente necessario per il passaggio dei partecipanti alla "Via Crucis" fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.