ORDINANZA N. 1048
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
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Prot. n.169.TLOCALITĄ:Centro cittadino
del28.03.2001CIRCOSCRIZIONETutte
AS/piattaforme
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 811 dell'8.3.2001, con la quale è stato disposto che è vietata la sosta dei veicoli dalle ore 8,00 alle ore 18,00 per un massimo di sei giorni, su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, previo nulla osta delle sezioni territoriali competenti del Corpo di Polizia Municipale;
Visto l'accordo verbale raggiunto con l'Ufficio Studi del Corpo di Polizia Municipale, con il quale si è stabilito che l'autorizzazione rilasciata secondo le prescrizioni della citata ordinanza n. 811 dell'8.03.2001 non necessitano del preventivo nulla osta
ORDINA
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO Arch. Alessandro FARAGGIANA |