ORDINANZA N. 1046
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.167 TIII.2.8LOCALITĄ Via Maria Adelaide
Del28.03.2001CIRCOSCRIZIONE N. 1
lv24/steccato/maria
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'art. 107 del testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del geom. Franco Giuglini;
Considerato che la posa in opera di steccato per cantiere edile, che riduce notevolmente la sezione utile della carreggiata, provoca intralcio grave al traffico e alla circolazione veicolare;
Atteso che per ovviare alla suddetta difficoltà occorre modificare la vigente disciplina della circolazione adottando il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
sino all'1 maggio 2001
a far tempo dalla data del presente provvedimento
in Via Maria Adelaide
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie e sia garantita una sezione libera di almeno m 3,5;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA