Visti gli artt 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7.,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Sig. Luigi Chiabrera, Presidente del Comitato Maratona di Torino, relativa allo svolgimento della Manifestazione sportiva denominata " XI Turin Maraton";
Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) Il giorno 1 aprile 2001
in:
Via Ventimiglia, tratto: Via Richelmy - Via Corradino;
Via Corradino, tratto: Via Ventimiglia - Piazza Bengasi;
Piazza Bengasi;
Corso Francia, carreggiata SUD Centrale, tratto: fine territorio - Piazza Statuto;
Piazza Statuto, carreggiata SUD;
Via Garibaldi;
Piazza Castello;
Via Roma;
Piazza S. Carlo;
Piazza Carlo Felice, in contromano, carreggiata EST;
Corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale NORD, in contromano, tratto: Piazza Carlo Felice - Via Lagrange;
Corso Vittorio Emanuele II, carreggiata Centrale, tratto: Via Lagrange - Ponte Umberto I^;
Viale Virgilio;
Viale Turr;
Ciclopista del Po, tratto: Viale Turr- Viale Thaon di Revel;
Viale Thaon di revel;
Corso Dogliotti;
Corso Bramante, in contromano, carreggiata Centrale SUD, tratto: Corso Dogliotti - Via Genova;
Via Genova, in contromano, tratto: Corso Bramante - Piazza Giacomini;
Piazza Giacomini;
Via Richelmy, tratto: Piazza Giacomini - Via Ventimiglia;
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9.15 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
il 1 aprile 2001
dalle ore .00 alle ore 16.00
in:
Piazza Carlo Felice, su ambo i lati della carreggiata EST;
Viale Virgilio, su ambo i lati;
Piazza Statuto, carreggiata SUD del Settore OVEST ed EST;
Corso Vittorio Emanuele II, su ambo i lati della carreggiata laterale NORD, tratto: Piazza Carlo Felice - Via Lagrange;
Via Genova, lato OVEST, tratto: Corso Bramante - Piazza Giacomini;
Piazza Giacomini, su ambo i lati;
Via Richelmy, su ambo i lati, tratto: Piazza Giacomini - Via Ventimiglia;
Via Corradino, su ambo i lati, carreggiata NORD, tratto: Via Ventimiglia - Piazza Bengasi;
Via Ventimiglia, su ambo i lati compresa la banchina, tratto: Via Richelmy - Via Corradino
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti di apposito logo;
il 1 aprile 2001
dalle ore 9.15 e sino a cessate esigenze
nel Sottopasso Lingotto
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare esclusivamente sulla rampa di uscita per Via Ventimiglia ;
D) dalle ore 10.00 del 31 marzo 2001 alle ore 17.00 del 1 aprile 2001
in:
Via Ventimiglia, banchina Ovest, tratto: Via Valenza - Via Sommariva;
Area di parcheggio sito a Nord del Palazzo a Vela di Ventimiglia 145;
l'istituzione del divieto di fermata;
E) il giorno 1aprile 2001
Sul seguente percorso :
via Ventimiglia;
corso Maroncelli;
via Genova;
via Millefonti, in contromano;
via Spotorno;
piazza Giacomini;
via Richelmy;
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
F) il giorno 1 aprile 2001
in via Ventimiglia, tratto: via Richelmy - via Valenza
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 10.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, semprechè il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S.e alle seguenti condizioni:
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
gli organizzatori dovranno provvedere a delimitare la corsia riservata agli atleti nei tratti in cui il traffico scorre parallelamente alla corsa;
gli organizzatori dovranno garantire e privilegiare il transito di veicoli di Soccorso, a discapito dei podisti, in Via Genova, C.so Bramante e C.so Dogliotti.
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del signor Luigi Chiabrera il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della Manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.