ORDINANZA N. 1042

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.163 TIII.2.6LOCALITĄ: Varie

del28.03.2001CIRCOSCRIZIONE N. tutte

AM/manifantonio/marat1

IL DIRIGENTE

Visti gli artt 3, 16 e 17 del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7.,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Sig. Luigi Chiabrera, Presidente del Comitato Maratona di Torino, relativa allo svolgimento della Manifestazione sportiva denominata " XI Turin Maraton";

Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. A) Il giorno 1 aprile 2001
  2. in:

  1. il 1 aprile 2001

dalle ore .00 alle ore 16.00

in:

  1. il 1 aprile 2001

dalle ore 9.15 e sino a cessate esigenze

nel Sottopasso Lingotto

D) dalle ore 10.00 del 31 marzo 2001 alle ore 17.00 del 1 aprile 2001

in:

E) il giorno 1aprile 2001

Sul seguente percorso :

F) il giorno 1 aprile 2001

in via Ventimiglia, tratto: via Richelmy - via Valenza

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, semprechè il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S.e alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch: Alessandro FARAGGIANA