ORDINANZA N. 1035

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 214

LOCALITĄ via Monte di Pietà

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.03.2001

GI/VARIE01/monte

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Civile si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, in corso Vittorio Emanuele II;

Vista l'ordinanza n. 1745 prot. 1637 del 15.11.94, con la quale veniva istituito il divieto di fermata dalle ore 7.30 alle ore 20.00, sul lato SUD di via Monte di Pietà per un tratto di m 25 partendo da m 11 circa ad EST del f.f. EST di via San Francesco d'Assisi, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio alla Procura della Repubblica;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monte di Pietà

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1745 prot. 1637 del 15.11.94, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamentocon disposizione "in fila", nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)