ORDINANZA N. 1034

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 213

LOCALITĄ piazzetta Visitazione

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.03.2001

GI/VARIE01/visitazione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Civile si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, in corso Vittorio Emanuele II;

Vista l'ordinanza n. 2390 prot. 513 del 3.11.98, con la quale alla lettera A) veniva istituita un'area riservata alla sosta dei veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio autorizzato:

- al punto 1), sul lato OVEST della piazzetta della Visitazione, per un tratto di m 15 circa e sul lato EST ideale protendimento di via della Orfane per un tratto di m 16 circa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazzetta della Visitazione

  1. la revoca della lettera A) dell'ordinanza n. 2390 prot. 513 del 3.11.98, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "a pettine" nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)