ORDINANZA N. 1033
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 212 |
LOCALITĄ via della Consolata |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 28.03.2001 |
GI/VARIE01/consolata |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che gli uffici della Procura Civile si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, in corso Vittorio Emanuele II;
Vista l'ordinanza n. 774 prot 697 del 19.06.93, con la quale veniva riservata un'area riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria, sul lato EST della carreggiata EST di via della Consolata, nel tratto via San Domenico - via Santa Chiara, escluse, e un analogo provvedimento nel medesimo tratto, sul lato OVEST della carreggiata EST di via della Consolata, istituito con l'ordinanza n. 187 prot. 177 del 15.02.94
Vista l'ordinanza n. 2390 prot. 513 del 3.1.98, con la quale al punto C) veniva parzialmente modificata l'ordinanza n. 774 del 19.06.93, limitando la vigenza del provvedimento ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via della Consolata
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)