ORDINANZA N. 1017

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 204

LOCALITĄ via Bogino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 26.03.2001

GI/VARIE01/bogino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizione 1^ Centro Crocetta relativa al trasferimento degli uffici della Procura della Repubblica nella nuova sede del Palagiustizia;

Vista l'ordinanza n. 162 prot. 23 del 26.01.2000, con la quale era stato istituito il divieto di sosta con sosta riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria al servizio del Campione Penale e Corpi di Reato, utilizzati per l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sul lato EST di via Bogino rispettivamente n. 2 a NORD e n. 2 a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 21;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bogino

la revoca dell'ordinanza n. 162 prot. 23 del 26.01.2000, citata in premessa, con la contestuale istituzione della sosta a pagamento nel medesimo tratto;

-la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)