ORDINANZA N. 995 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 202 |
LOCALITĄ Via Pacini |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 23.03.2001 |
LB/VARIE01/pacini |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le ordinanze n. 1551, prot. n. 1426 del 17.09.1996, e n.577, prot. 130T del 27.3.98 che istituivano, tra l'altro, la sosta in via Pacini, nel tratto: via Bioglio - via Bologna;
Vista l'ordinanza n. 664 prot. n. 150T del 3.4.1998 che prevedeva la posa di n. 4 dissuasori di sosta del tipo "panettoni" sul lato OVEST di via Pacini a cavallo del n.c. 28;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Sezione Territoriale Circoscrizionale 19^;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Via Pacini
sulla semicarreggiata EST:
sulla semicarreggiata OVEST:
con disposizione "a spina", ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili ed incroci, ove saranno demarcati in linea:
con disposizione "a pettine" sul lato EST della carreggiata laterale EST, a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 1;
meglio specificate in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |