ORDINANZA N. 975
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 196 |
LOCALITĄ via Bidone |
CIRCOSCRIZIONE N.8 |
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del 22.03.2001 |
GI/VARIE01/bidone |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la richiesta del Teatro Colosseo, con la quale vengono evidenziati i gravi disagi che si determinano in via Bidone durante le operazioni di carico e scarico dai mezzi pesanti del materiale utilizzato per gli spettacoli;
Vista l'ordinanza n. 2748 prot. 513 del 18.10.99, con la quale, sul lato SUD di via Bidone erano stati istituiti:
al punto 1) un'area riservata alle operazioni di carico e scarico immediatamente ad EST del n.c. 30 per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione in fila";
al punto 2) il divieto di fermata, a partire dall'intersezione di via Madama Cristina procedendo verso EST fino al passo carrabile contrassegnato dal n.c. 30;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Bidone
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta permanente comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)