ORDINANZA N. 966

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 191

LOCALITĄ corso Tazzoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

 

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

del 21.03.2001

GI/HANDI01/tazzoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in corso Tazzoli n. 215/12

- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al servizio di persone motulese o non vedenti, per il tempo necessario alla salita e discesa, sul lato OVEST della via, a m 15.00 circa a NORD del n.c. 12/B , per un tratto di m 6.00 circa in corrispondenza dello scivolo esistente, con disposizione "in fila";

-la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)