ORDINANZA N.954 |
CITTĀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -
SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO
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Prot. n.185LOCALITĀVia Montemagno
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del 20.03.2001LB/VARIE01/montemagno
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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 57, prot. n. 15 del 9.01.2001 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita agli scuolabus sul lato SUD della via Montemagno, a partire da m 20.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.m. EST di via Gassino, per un tratto di m 30.00 circa, con disposizione "in fila";
Vista la richiesta dell'Istituto Comprensivo Gozzi - Olivetti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |