ORDINANZA N. 904

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 173

LOCALITĄ via Silvio Pellico

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 15.03.2001

GI/VARIE01/silvio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 2108 prot. 462 del 7.10.1998, con la quale è stato istituito alla lettera B) un'area riservata ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, sul lato NORD della via, a partire dall'interserzione con via Ormea, procedendo verso OVEST per tre posti auto;

Vista l'ordinanza n. 72 prot. 367 del 13 aprile 1967, con la quale è stato istituito il divieto di sosta permanente lungo il lato NORD di via Silvio Pellico, con sosta consentita ai servizi di soccorso, per un tratto di m 15 a cavallo dell'ingresso contrassegnato con il n.c. 19;

Vista la richiesta dell'Ospedale dell'Ospedale Evangelico Valdese;

Considerato che, l'Ospedale Evangelico Valdese eroga prestazioni ambulatoriali a pazienti non deambulanti o barellati, i quali per raggiungere il presidio si avvalgono di ambulanze o di mezzi propri, e necessitano, quindi di disporre di uno spazio posto nelle immediate vicinanze;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Silvio Pellico

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita promiscuamente alle ambulanze e ai veicoli privati, esclusivamente per effettuare le operazioni salita e discesa pazienti, sul lato NORD della via, a cavallo del n.c. 19 per un tratto di m 30.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 72 prot. 367 del 13 aprile 1967, meglio specificata in premessa;
  3. la revoca della lettera B) dell'ordinanza n. 2108 prot. 462 del 7.10.1998, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)