ORDINANZA N. 898

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.167

LOCALITĄ parcheggio su via Porta Palatina

 

CIRCOSCRIZIONE N.

del 15.03.2001

GI/VARIE01/palatina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le ordinanze n. 580 prot. 105 del 19.02.2001 e n. 680 prot. 123 del 27.02.2001, con le quali veniva istituito, tra l'altro, nel parcheggio prospiciente via Porta Palatina, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali dal lunedì al sabato ed il divieto di circolazione veicolare dalle ore 7.30. alle ore 18.00;

Considerato che l'area oggetto del provvedimento è un'area patrimoniale e che, di conseguenza, la polizia municipale non può sanzionare i veicoli che sostano all'interno della predetta area;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'area delimitata: ad EST da via Porta Palatina, a NORD da via della Basilica e a SUD dall'edificio contraddistinto con il n.c. 17 di via Porta Palatina;

-la revoca dei provvedimenti di divieto di sosta e di circolazione, istituiti con le ordinanze n. 580 prot. 105 del 19.02.2001 e n. 680 prot. 123 del 27.02.2001, meglio specificati in premessa;

-la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)