ORDINANZA N. 875

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 162

LOCALITĄ corso Unità d'Italia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 14.03.2001

GI/VARIE01/Italia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 202 prot. 37 T del 11.02.98, con la quale al punto 4) era stato istituito tra l'altro, la sosta su ambo i lati di corso Unità d'Italia, nel tratto piazza Polonia e piazzale Fratelli Ceirano, esclusi, con disposizione "in fila"

Vista la determinazione del Direttore Regionale n. 210 del 25.11.99 relativa all'autorizzazione di interventi nelle zone soggette ai disposti della legge 29/06/1939 n. 1497;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Unità d'Italia, tratto: piazzale F.lli Ceirano - piazza Polonia, esclusi

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato EST della carreggiata OVEST, con la sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati , con disposizione "a spina";
  2. la revoca del punto 4) dell'ordinanza n. 202 prot. 37 T dell'11.02.98, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)