ORDINANZA N. 863 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. N. 67 T | LOCALITÀ: Centro abitato |
Del 13.03.2001 | CIRCOSCRIZIONI: Tutte |
AS /steccati2quadro/ |
Oggetto: steccati per lavori edili.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi, anche in ossequio ai principi legislativi contenuti nella Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e, inoltre, "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);
Ritenuta la necessità di adottare, in via sperimentale, i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo
ORDINA
a far data dal presente provvedimento e
sino al 31.12.2001
ferme restando le prescrizioni di cui all' articolo 157, commi 2
e 4, e 159, comma 1,
del Codice della Strada;,
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA