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ORDINANZA N. 841 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 157 |
LOCALITA' Via Asiago |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 13.03.2001 |
LB/VARIE01/asiago |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico
Ufficio Tecnico, relativi alla riorganizzazione viabile delle vie Asiago e
Vandalino;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo;
in via Asiago
a)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 40 km/h, nel tratto: via Rieti - via De
Santis, escluse;
b)
la
posa in opera di tre dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
-
in
corrispondenza del n.c. 68,
-
in
corrispondenza del n.c. 44,
-
in
corrispondenza del n.c. 19;
c)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come
indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, rispettivamente:
-
in
corrispondenza del n.c. 65,
-
immediatamente
ad OVEST del n.c. 46,
-
immediatamente
ad OVEST del n.c. 24;
d)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
dei dossi e dei rallentatori ottici, in relazione alla loro natura, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro
FARAGGIANA) |