ORDINANZA N. 839
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 155 |
LOCALITĄ corso Regina Margherita |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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(Riserva di sosta ad uso handicappato) |
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del 13.02.2001 |
GI/HANDI01/regina |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1157 prot. 1055 del 28.06.1996, con la quale veniva istituita un'area riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno, rilasciato alle persone motulese, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per un tratto di m 10 circa ad EST del f.f. EST di via XX Settembre;
Viste le successive ordinanze n. 1722 prot. 1590 del 9.10.96 e n. 3761 prot. 642 del 23.11.2000, con le quali relativamente alla suddetta area, veniva esteso l'orario di vigenza del provvedimento dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni esclusa la domenica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc: 9803077/06 del 28 aprile 1998, recante l'oggetto: "Determinazione in ordine al rilascio di abbonamenti per la sosta a particolari categorie di utenti";
Vista la richiesta del Direttore del Centro Dialisi dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista;
Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;
ORDINA
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)