Prot n. 10224/I.8.2 Ordinanza n 814

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
Settore Attività Economiche, Produttive e di Servizio

IL DIRIGENTE

L'art. 1 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica, adottato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 54, ha previsto che venisse assoggettata alla disciplina prevista per lo svolgimento dell'attività di estetista, come definita dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, anche lo svolgimento di trattamenti estetici attraverso l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico rientranti nel novero di quelli elencati nell'allegato A allaL. 1/1990;

L'art. 13 comma 2 del citato Regolamento, nel ribadire che sono assoggettate al rispetto della normativa prevista per gli estetisti le attività, in qualsiasi modo esercitate, in cui vengano utilizzate attrezzature rientranti tra quelle di cui all'allegato A della L.111990 (fra le quali figurano tra l'altro le lampade abbronzanti UVA e le saune), ha previsto la possibilità di regolarizzazione per chi avesse presentato domanda in tal senso entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso. A tali soggetti sarebbe stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria, a condizione che entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda avessero ottenuto parere favorevole da parte dell'A.S.L. circa l'idoneità igienico sanitaria dei locali: detta autorizzazione sarebbe decaduta qualora entro 12 mesi dal rilascio non fosse stata dimostrata la direzione dell'esercizio da parte di persona in possesso della qualifica professionale di estetista;

Con nota n. prot. D10C0M12164 del 13 giugno 2000, a firma del dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio, e stata ammessa la possibilità di una dilazione del termine di tre mesi per l'ottenimento del nullaosta inerente l'idoneità igienico-sanitaria di cui sopra per gli esercizi in corso di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 del citato Regolamento Comunale;

La Corte di Cassazione, Sezione 1110 Civile, ha recentemente confermato l'indirizzo assunto dal Regolamento della Città di Torino, nel senso che la messa a disposizione di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico in ambiente appositamente attrezzato "configura attività di estetista soggetta ad autorizzazione, senza che sia rilevante il fatto che l'interessato provveda direttamente ad accendere le lampade UV-A";

In considerazione di quanto sopra é stata adottata l'Ordinanza n.prot. D10C0M14167 dell' I 1 luglio 2000, con cui si disponeva che "titolari di attività commerciali che alla data di entrata in vigore del regolamento comunale per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica risultassero utilizzare lampade abbronzanti UV senza l'autorizzazione di estetista", potessero continuare l'attività "nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 4.11.1999, n. 78 e s.m.i." (con cui sono state determinate le modalità tecnicooperative per l'esecuzione dell'attività di solarium al fine di prevenire la possibilità di esposizioni non coffette durante le applicazioni da raggi UV), purché avessero presentato "domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 13 comma 2 del medesimo regolamento";

Visto inoltre l'art. 8 comma 15 del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica, che concede ai titolari di esercizi già esistenti (e quindi già autorizzati) un

termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso per adeguarsi alla nuova normativa in materia igienico-sanitaria;

Rilevato che su numerose attività che hanno formulato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 l'A.S.L. non ha ancora espresso parere alcuno sull'idoneità igienico-sanitaria;

Atteso inoltre che vi sono esercizi già autorizzati allo svolgimento delle attività di parrucchiere e di estetica per cui sono ancora in corso le opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie previste dagli artt. 8 e 55. del Regolamento

SI DISPONE

1) Di concedere ai titolari di attività rientranti nella disciplina dell'attività di estetista ai sensi del citato art. 1 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica che abbiano presentato l'istanza di regolarizzazione prevista dall'art. 13 comma 2 del Regolamento stesso, ancora privi di nullaosta igienico-sanitario dell'A.S.L., una proroga del termine per il suo ottenimento sino al 23 luglio 2001. In ogni caso la qualifica professionale di estetista dovrà essere acquisita entro il 23 febbraio 2002, vale a dire entro 12 mesi dallo scadere del termine originario per l'ottenimento dell'idoneità igienico-sanitaria.

Detti esercizi potranno continuare, in tale lasso di tempo, ad esercitare l'attività, a condizione del rispetto della normativa della D.P.G.R. 4.11.99, n. 78 e s.m.i. (con cui sono state determinate le modalità tecnico-operative per l'esecuzione dell'attività di solarium al fine di prevenire la possibilità di esposizioni non corrette durante le applicazioni da raggi UV). Scaduto tale termine verranno adottati, nei confronti di chi non si sia regolarizzato, provvedimenti finalizzati a far cessare l'attività abusiva.

Qualora l'A.S.L. abbia già espresso un parere negativo al rilascio del nullaosta igienico-sanitario, verrà avviato, nei confronti degli esercizi interessati, il procedimento finalizzato a sospendere l'attività in attesa dell'adeguamento alla normativa vigente, che dovrà in ogni caso avvenire entro i termini suindicati.

2) Di concedere ai titolari di attività di parrucchiere e di estetica già autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento (23 febbraio 2000) una proroga sino al 23 luglio 2001 per l'adeguamento dei locali alle norme igienico-sanitarie di cui agli artt. 8 e 55. del Regolamento stesso.

Torino, 8 marzo 2001

Il Dirigente di Settore Amm.vo
(dott.ssa Maria Ghisaura)