CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco
della circolazione veicolare nei giorni giovedì 15 e 22 marzo.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice
della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il
quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di
limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte
o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dellAmbiente
21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali
e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione", e segnatamente l'art. 3,
comma 1, che da facoltà ai sindaci delle città interessate da
fenomeni di inquinamento acuto di disporre le misure programmate,
permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della
circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento
atmosferico.
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 29.07.1999 con la quale è stata approvata la
valutazione preliminare della qualità dell'aria nella città di
Torino ai sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e
che prevedeva di predisporre per l'autunno 1999 provvedimenti di
limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare
la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dellinquinamento
atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della
qualità dellaria gestito dal Dipartimento di Torino dellARPA,
per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta
significativi miglioramenti rispetto al precedente periodo e che
il valore limite di 70 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non
superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già
41 volte nel periodo 1° gennaio 7 marzo 2001;
Visto lart. 50 comma 3 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lart. 41 dello Statuto
della Città di Torino;
ORDINA
- Che nei giorni giovedì 15 e 22
marzo 2001 su tutto il territorio cittadino è vietata la
circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a
combustione interna con le seguenti modalità:
- negli orari dalle 9
alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli
destinati al trasporto di persone;
- negli orari dalle ore
7,30 alle ore 10 e dalle 17 alle 19 per i veicoli
destinati al trasporto di cose.
- Dal divieto di circolazione sono
escluse le seguenti vie:
- i tratti delle
autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
- le vie che permettono
di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario
per i veicoli provenienti dagli svincoli della
tangenziale Sud, e più precisamente: corso
Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) -
corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) -
corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza
Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione
Sovietica;
- le vie che permettono
di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle
Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli
della tangenziale Nord, e più precisamente:
corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine)
via Sansovino (tratto Cirene / Molise) -
corso Molise - strada Altessano (tratto Grosseto
/ confine) - strada Pianezza (tratto Molise
confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto
Grande Torino Altessano) via Stampini
strada Aeroporto - corso Grosseto da
svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono
di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio
Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio
Cesare angolo corso Romania per i veicoli
provenienti dagli svincoli autostradali, e più
precisamente: strada Cuorgnè corso
Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania
corso Romania.
- Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
- Autoveicoli elettrici;
- autoveicoli ad
accensione comandata (alimentati a benzina o a
gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive;
- autoveicoli ad
accensione spontanea (diesel) di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive o
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)
destinati al trasporto di cose di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive
se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate o
ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate;
- motoveicoli e
ciclomotori di tipo omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CEE;
- autoveicoli che
utilizzano come carburante GPL o metano;
- taxi di turno,
autobus in servizio di linea, autobus e
autoveicoli in servizio di noleggio con
conducente;
- veicoli delle Forze
Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei
Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in
stato di emergenza e della Protezione Civile in
servizio;
- veicoli utilizzati
per il trasporto di portatori di handicap;
- Fanno inoltre eccezione le seguenti
tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati
per il trasporto di persone sottoposte a terapie
od esami indispensabili ed indifferibili in grado
di esibire relativa certificazione medica o
prenotazione;
- veicoli di medici di
famiglia o di pediatri di libera scelta,
identificabili con certificazione delle
rispettive ASL, in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dellOrdine
professionale; veicoli di infermieri iscritti allAlbo
Professionale in visita domiciliare;
- veicoli dei
lavoratori, compresi lavoratori del commercio e
operatori sanitari e assistenziali, con relativa
certificazione dellorario di lavoro
rilasciato dal datore di lavoro, quando dalla
certificazione del datore di lavoro risulti un
orario di fine turno dopo le 22,30 per
spostamenti extracomunali e dopo le 24 per
spostamenti in città ovvero un orario di inizio
lavoro nelle ore notturne tra le 24 e le 5,30;
- veicoli utilizzati
per il rifornimento di medicinali;
- veicoli per il
trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole
comunità;
- veicoli di incaricati
dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e
veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal
domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- veicoli delle aziende
e degli enti di servizio pubblico in pronto
intervento dei quali sia dimostrata la funzione e
la destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
- motoveicoli e
ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti di
corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express
e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che
svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente
autorizzate;
- veicoli al servizio
di testate televisive con a bordo i mezzi di
supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i
ponti radio ecc.;
- veicoli di lavoratori
che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità
e di artigiani della manutenzione e dellassistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per
interventi tecnico-operativi urgenti e
indilazionabili;
- veicoli o mezzi dopera
per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico -
Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi
Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o
autorizzati con nulla osta della Polizia
Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
- macchine operatrici,
mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n°
285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli
classificati ad "uso speciale"(D.lgs
285/92, art. 54 comma 2);
- veicolo di imprese
che eseguono lavori urgenti per conto del Comune
di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi,
forniti di adeguata documentazione dell'Ente per
cui lavorano;
- veicoli che debbano
recarsi alla revisione già programmata (con
documento dellUfficio della Motorizzazione
Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati),
limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli di residenti
in altre regioni italiane o all'estero muniti
della copia scritta della prenotazione o della
ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso
tra l'albergo e i confini della città.
- veicoli adibiti a
trasporto valori delle banche e degli istituti
autorizzati;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con
la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la
sanzione amministrativa di Lire 127.020 da pagarsi entro 60
giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da
Lire 127.020 a Lire 508.070) per inosservanza del divieto di
circolazione.
AVVISA
che a norma dellart. 3, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa
immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 7 marzo 2001
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata
all'Albo Pretorio il giorno 8 marzo 2001 ore 9,45