Ordinanza n° 786
Prot. n° 9895
Testo in formato word 95

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

Domeniche ecologiche 2001
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 11 marzo 2001

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20/5/1991;

Rammentato che negli ultimi mesi i dati sulla qualità dell'aria pervenuti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, segnalano che, nell'ambito dell'area metropolitana torinese, sono presenti in atmosfera alte concentrazioni di sostanze inquinanti;

Dato atto che i problemi connessi alla qualità dell'aria e le possibili conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini, destano preoccupazione tra l'opinione pubblica e, conseguentemente, rappresentano un terreno obbligato sul quale le Amministrazioni pubbliche sono necessariamente tenute ad impegnarsi concretamente, anche per sperimentare nuove soluzioni che, almeno in parte, possano contribuire ad attenuare la portata di tali fenomeni;

Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del 2001: lascia la tua auto - respira la città", iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua adesione con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2001 n. mecc. 2001 899/21.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/SVS/01/07 del 31 gennaio 2001 con cui si istituiscono le "Domeniche ecologiche 2001";

Considerato che il Ministero dell'Ambiente con il succitato Decreto ha proposto ai Comuni di ripetere l’iniziativa "domeniche ecologiche" anche per l’anno 2001, progetto che prevede che nelle seconde domeniche dei mesi da febbraio a giugno vaste aree di territorio urbano possano essere restituite a forme di mobilità sostenibile (pedoni, biciclette, mezzi pubblici, veicoli elettrici, ecc.);

Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;

Visto l’art. 50 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 41 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

che a partire dalle ore 10 alle ore 19 del giorno domenica 11 marzo 2001 è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Carlo Felice (per l’accesso e l’uscita dal parcheggio sotterraneo), Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Statuto, Principe Eugenio, Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, ponte Umberto I.

Il transito sulle strade che delimitano la zona vietata è consentito.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:

  1. taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  2. veicoli delle Forze Armate, dell’ARPA e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
  3. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
  4. le autovetture dei residenti nella zona vietata in possesso dei permessi ZTL rilasciati dalla Città o degli abbonamenti gratuiti per la sosta a pagamento rilasciati dall’ATM per le sottozone A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e E1, nonché le autovetture dei residenti nella zona vietata che dispongono di un’area privata di sosta all’interno della medesima sono autorizzate fino alle ore 14 ad uscire o rientrare nell’area interessata dal divieto di circolazione, transitando all’interno della loro sottozona limitatamente al tragitto più breve dalla residenza (o area privata di sosta) al perimetro esterno.

Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:

  1. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
  2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
  3. operatori sanitari e assistenziali in servizio , in visita domiciliare con destinazione all’interno dell’area bloccata, con certificazione del datore di lavoro o dell’ente per cui operano;
  4. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
  5. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
  6. veicoli utilizzati da sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, forniti di adeguata documentazione. La presente eccezione è valida esclusivamente per i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e per i veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
  7. veicoli o mezzi d’opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
  8. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano (possono circolare fino alle 14 e dalle 18);
  9. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità fino alle 14 e dalle 18;
  10. incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
  11. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
  12. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione scritta limitatamente all'orario 13-15;
  13. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante limitatamente all'orario 10-13;
  14. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo – se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco. La presente eccezione è valida esclusivamente per i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e per i veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza.

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all’albo pretorio, ai sensi di legge.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 127.020 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 127.020 a Lire 508.070) per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 6 marzo 2001

Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani

Pubblicata all'Albo Pretorio il 6 marzo 2001 ore 14,45


Con sfondo azzurro l'area vietata dalle 10 alle 19