ORDINANZA N. 780

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 145

LOCALITĄ Via Pacinotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 6.03.2001

LB/VARIE01/pacinotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 416 prot. n. 389 del 16.05.89 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con sosta "in fila" riservata ai veicoli delle persone disabili o non vedenti sul lato SUD/OVEST di via Pacinotti, per n. 1 posto auto a NORD/OVEST e n. 1 posto auto A SUD/EST dell'accesso contraddistinto con il n.c. 29;

Vista l'ordinanza n. 3768, prot. n. 644, del 24.11.2000, che istituiva, tra l'altro, la sosta a pagamento in via Pacinotti;

Considerato che in sede di attuazione della suddetta ordinanza è stato rilevato che la limitata sezione della carreggiata, nel tratto di via oggetto del provvedimento, non consente la sosta su ambo i lati;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pacinotti

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta, sul lato SUD, a partire dal f.f. EST di via Cappellina e procedendo verso EST per un tratto di m 25.00 circa;
  2. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto 1), istituita con ordinanza n. 3768 prot. n. 644, del 24.11.2000;
  3. l'estensione sino alle ore 19.30 dell'orario di vigenza del provvedimento contenuto nell'ordinanza n. 416 prot. n. 389 del 16.05.89, meglio specificata in premessa,
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)