ORDINANZA N.758 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 79 H III.1.1. |
LOCALITĄ: Corso Taranto, 122/A Via Ancina, 42 |
del 6.3.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
(Riserva di sosta ad uso handicappato) |
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GB/mv /revoca e istituzione/via ancina |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 1324 del 12/11/92 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2076 rilasciato alla titolare sul lato est dell'interno del Corso Taranto per un posto auto, immediatamente a nord dell'ingresso contraddistinto con il nc. 122/A;
Vista la nota del 2/11/2000 con la quale la titolare ha comunicato il cambio di residenza da Corso Taranto, a Via Ancina, 42 per cui ha richiesto una nuova riserva di sosta;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale nei pressi della attuale residenza della titolare, in seguito al quale risulta che:
ORDINA:
in Corso Taranto
la revoca dell'ordinanza n. 1324, del 12/11/92, meglio specificata in premessa;
in Via Ancina
l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2076 sul lato est della via per un posto auto, in prossimità del nc. 42;
la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITĄ E TRAFFICO
(arch. Alessandro Faraggiana)