ORDINANZA N.737
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 18 TIII.2.3LOCALITĄ: Corso Sebastopoli, ecc.,
del05.03.2001CIRCOSCRIZIONE N. 2
lv26/manif commercianti/seba2
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'Associazione Commercianti di Corso Sebastopoli, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata " Santa Rita in festa coriandoli e mimose";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 11 marzo 2001
dalle ore 7.00 alle ore 19.30
in:
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Dirigente della Circoscrizione N. 2 e alle seguenti condizioni:
Tali condizioni devono essere assunte dal Dirigente della Circoscrizione n. 2 nella specifica autorizzazione di competenza e poste s carico dell'organizzatore della manifestazione Signor Vincenzo Basso che si impegnerà a realizzarle con i mezzi necessari assumendo la responsabilità civile e penale conseguenti a qualsiasi danno a persone e/o cose riferibili alla loro inosservanza.
L'ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per la necessaria ed adeguata vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni in essa previste;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA