ORDINANZA N. 686

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 129

LOCALITĄ Corso Grosseto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 27.02.2001

LB/VARIE01/grosseto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 148 prot. n. 1363 del 5 giugno 1974 che istituiva, tra l'altro, il senso unico di circolazione veicolare con direzione: da NORD verso SUD nel varco della banchina centrale di corso Grosseto in prosecuzione della carreggiata OVEST di via Badini Confalonieri, e da SUD verso NORD nel varco della suddetta banchina ricavato a circa m 35 ad OVEST della Ferrovia Ciriè-Lanzo;

Considerata la necessità di modificare i suddetti sensi unici per ovviare a riscontrati inconvenienti e rendere più scorrevole la circolazione veicolare;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Grosseto

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD nel varco della banchina centrale, a m 18.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.f. EST di via Badini Confalonieri;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nel varco della banchina centrale, a m 35.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.f. EST di via Badini Confalonieri;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 148 prot. n. 1363 del 5 giugno 1974, limitatamente ai commi secondo e terzo relativi ai sensi unici nei due varchi della banchina centrale, meglio specificati in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)