ORDINANZA N. 680

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 123

LOCALITĄ parcheggi su via della Basilica e via Porta Palatina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 27.02.2001

AS/gi/VARIE01/basilica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 580, prot. 105, del 19.02.2001, con la quale è stata disciplinata la sosta sulle due aree patrimoniali della Città prospicienti rispettivamente la via della Basilica e la via Porta Palatina e, in particolare, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e cioè mezz'ora prima che vengano abbassate le barriere, azione con cui le predette aree vengono giuridicamente restituite al patrimonio della Città e i parcheggi possono quindi essere legittimamente utilizzati per la sosta esclusiva di veicoli autorizzati;

Accertato che il servizio di custodia dei due parcheggi, che quindi ha il compito di manovrare la barra di accesso, inizia alle ore 7.30;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

che, a parziale modifica dell'ordinanza n. 580 , prot. 105, del 19/02/2001, nelle due aree delimitate rispettivamente:

-a SUD da via della Basilica, a NORD da piazza Cesare Augusto, ad EST da via XX Settembre e ad OVEST da via Porta Palatina;

-ad EST da via Porta Palatina, a NORD da via della Basilica e a SUD dall'edificio contraddistinto con il n.c. 17 di via Porta Palatina;

il divieto di sosta venga istituito dalle ore 7.00 alle ore 7.30 anziché dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e il divieto di circolazione venga istituito dalle ore 7.30 alle ore 18.00 anziché dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

-la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)