ORDINANZA N. 663

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 121

LOCALITĄ strada comunale di Pecetto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 26.02.2001

GI/VARIE01/pecetto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le segnalazioni dei residenti della zona che ribadiscono il pericolo costituito dai veicoli che percorrono la strada comunale di Pecetto a velocità elevata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada comunale di Pecetto

  1. l'istituzione del limite di velocità nel tratto compreso: a partire dall'area di intersezione della via con strada San Vincenzo/Santa Margherita sino al n.c. 54;
  2. la posa in opera di n. 3 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
  3. - a m 60.00 circa a SUD del n.c. 14;

    -a m 50.00 circa a SUD del n.c. 28;

    - a m 40.00 circa a NORD del n.c. 47;

  4. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata EST:

- immediatamente a NORD del n.c.47;

- a m 30.00 circa a NORD del n.c. 47;

- immediatamente a SUD del n.c. 35;

- a m 25.00 circa a NORD del n.c.35;

- a m 80.00 e m 60.00 circa a NORD del n.c. 28;

sulla semicarreggata OVEST:

- a m 30.00 circa a SUD del n.c. 12;

- a m 55.00 circa a SUD del n.c.12;

- a m 15.00 circa a NORD del n.c. 30;

- in corrispondenza del n.c.30;

- a m 20.00 a SUD del n.c. 44;

- a m 40.00 circa a SUD del n.c. 44;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)